Promozione dello sport
La fondazione accorda contributi
all’organizzazione mantello delle associazioni sportive nazionali (Swiss Olympic), responsabile della
distribuzione dei fondi alle associazioni affiliate conformemente alla convenzione sulle prestazioni
tra la FPSS e Swiss Olympic;
ad associazioni sportive nazionali che, come le federazioni del calcio e dell’hockey su ghiaccio,
generano in maniera determinante il sostrato per le scommesse organizzate in Svizzera
Il Consiglio di fondazione deve impiegare i fondi esclusivamente per scopi di utilità pubblica e per la
promozione dello sport nazionale, in particolare per lo sport agonistico giovanile, per la formazione e il
perfezionamento, per l’informazione e per l’amministrazione della fondazione. È vietato impiegare i
fondi per adempiere obblighi legali di diritto pubblico (art. 125 cpv. 3 LGD). Non esiste alcun diritto
legale ai contributi della FPSS.
Procedura per definire l’importo destinato alla promozione dello sport nazionale
La Conferenza dei direttori cantonali dei giochi in denaro (CDGD) decide a scadenza quadriennale e su
incarico del Consiglio di fondazione le priorità e l’importo dell’utile netto da destinare annualmente alla
fondazione.
La decisione della CDGD è valida se la proposta è approvata sia dalla maggioranza dei votanti dei sei
Cantoni della Svizzera romanda che dalla maggioranza dei votanti dei venti Cantoni della Svizzera
tedesca e del Canton Ticino. I Cantoni si fanno carico dell’importo in base al numero dei loro abitanti. Il
primo versamento a Swiss Olympic e alle federazioni del calcio e dell’hockey su ghiaccio sarà effettuato
a metà del 2023.